TITOLO 1

COSTITUZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione senza fini di lucro denominata “Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali” siglabile “S.I.P.S.I.S.” oppure “SIPSIS”, associazione non riconosciuta.

ART.2 SEDE

L’associazione ha sede legale in Torino. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non costituisce motivo di modifica statutaria.

ART. 3 DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 PREMESSA TERMINOLOGICA

Con la sigla glbtiq o lgbtiq* si farà sinteticamente riferimento ai soggetti gay, lesbiche, bisessuali,  transessuali e transgender, intersessuali e queer; con la sigla glb si farà riferimento ai soggetti gay, lesbiche e bisessuali.

ART. 5 SCOPI E FINALITA’

L’associazione è apolitica, non ha fini di lucro  e si propone di realizzare i seguenti scopi:

  1. Promuovere ed approfondire lo studio delle dimensioni psicologiche, socioantropologiche, biologiche e genetiche implicate nei processi di costruzione delle identità sessuali nelle loro configurazioni tipiche ed atipiche, anche attraverso la decostruzione, per mezzo di contributi multidisciplinari, delle categorie di genere socialmente date e normativamente prescritte, in quanto non sovrapponibili ad una presunta normatività clinica, con una particolare attenzione all’individuazione di assunti e “a priori” (di tipo sessista, eterofilico, eteronormativo, sessofobico, omofobico o transfobico) e alle loro implicazioni e ricadute nella pratica psicoterapica.
  2. Promuovere, attraverso il proprio Comitato Etico-Scientifico, la definizione dei requisiti e delle   competenze necessarie allo psicoterapeuta per considerare adeguatamente nel lavoro clinico le molteplici implicazioni dei diversi aspetti connotanti le identità sessuali.
  3. Promuovere, attraverso il proprio Comitato Etico-Scientifico, la definizione di omogenei criteri di valutazione di tali requisiti e competenze.
  4. Strutturare un percorso formativo modulare professionalizzante per psicoterapeuti, in grado di trasferire competenze di base e specifiche, che in un quadro transteorico, cross-teorico e multidisciplinare tenga conto delle evoluzioni dei più recenti orientamenti della clinica e della ricerca, a livello nazionale ed internazionale.
  5. Strutturare un percorso formativo modulare integrabile all’interno dei percorsi di formazione per psicoterapeuti, in collaborazione con le scuole di specializzazione in psicoterapia.
  6. Tutelare l’accesso a trattamenti psicoterapeutici non lesivi di tutti quei soggetti la cui identità sessuale, a qualsiasi livello di configurazione dinamica delle proprie dimensioni costitutive, non rientri in un’evoluzione tipica, dal punto di vista statistico e normativo, in linea con le evidenze supportate dalla ricerca scientifica più recente e con le linee guida e le indicazioni dei più accreditati organismi internazionali di riferimento per la Comunità Scientifica.
  1. Tutelare, in particolare, sul piano degli orientamenti omorelazionali,  da quelle forme denominate “psicoterapie riparative o di conversione” che si pongano l’obiettivo dichiarato di modificarne l’orientamento sessuale in senso eterosessuale.
  2. Tutelare, in particolare, sul piano delle configurazioni identitarie di genere, l’accesso delle persone transessuali e transgender a trattamenti psicoterapeutici non lesivi, con particolare riferimento a ogni forma di psicoterapia che consideri a priori patologiche tutte le espressioni identitarie che non rientrino nella classificazione binaria di genere “maschile o femminile”.
  3. Tutelare, in particolare, sul piano delle identità in costruzione o in ricerca o “liquide”, l’accesso a trattamenti psicoterapeutici non lesivi, con particolare riferimento a ogni forma di psicoterapia che, dichiaratamente o meno, si insinui in modo suggestivo nel percorso esplorativo di costruzione identitaria del paziente.

L’associazione potrà pertanto esercitare, tra l’altro, le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopraindicate:

  1. a) Elaborare la Carta Etica per le Psicoterapie nelle evoluzioni atipiche delle Identità Sessuali (di seguito denominata “Carta Etica”), perfezionarne periodicamente i principi, definire i criteri di adesione da parte degli Psicoterapeuti attraverso un apposito organo al proprio interno, il Comitato Etico-Scientifico.
  2. b) Diffondere la conoscenza della Carta Etica e promuoverne l’adesione presso la Comunità Professionale.
  3. c) Creare un Registro Italiano degli Psicoterapeuti aderenti alla Carta Etica per le Psicoterapie nelle evoluzioni atipiche delle Identità Sessuali (di seguito denominato “Registro”).
  4. d) Creare protocolli d’intesa con l’associazionismo, il privato sociale, enti pubblici e privati ed istituzioni, affinché consultino e si avvalgano prioritariamente di professionisti inseriti nel Registro.
  5. e) Progettare, elaborare e realizzare attività di sostegno e di formazione su tematiche psicologiche connesse alle tematiche delle evoluzioni delle identità sessuali, sia all’interno della Comunità Professionale degli Psicologi sia all’esterno, anche per conto di enti e/o istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di opportune convenzioni, sia direttamente sia attraverso l’affidamento della gestione delle attività formative a soggetti terzi (associazioni o società di persone deputate all’erogazione della formazione in campo psicologico) individuati dal Consiglio Direttivo.
  6. f) Progettare percorsi formativi professionalizzanti ad hoc per psicoterapeuti, finalizzati a fornire conoscenze e principi relativi alle psicoterapie nelle evoluzioni tipiche ed atipiche delle identità sessuali, da erogare sia direttamente sia affidandone la gestione a soggetti terzi (associazioni o società di persone deputate all’erogazione della formazione in campo psicologico) individuati dal Consiglio Direttivo.
  7. g) Promuovere e coinvolgersi in partnership nazionali ed internazionali con altre associazioni, enti pubblici e/o privati per la partecipazione a bandi, ricerche ed iniziative comunitarie con finalità compatibili con gli obiettivi e i principi contenuti nel presente statuto.
  8. h) Progettare, elaborare e realizzare progetti e servizi sperimentali ed innovativi connessi alle finalità associative, anche attraverso apposite convenzioni con enti e/o istituzioni pubbliche e private, attraverso il coinvolgimento delle diverse figure professionali presenti all’interno dell’associazione.
  9. i) S.I.P.S.I.S. può, per il raggiungimento dei propri fini, organizzare e promuovere eventi con istituzioni, enti pubblici e privati ed organizzazioni di ogni tipo.
  10. j) S.I.P.S.I.S. può aderire, associarsi, affiliarsi ad enti, associazioni, organismi privati e pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri.

ART. 6 CODICE ETICO

Per quanto riguarda le norme etiche e deontologiche, l’associazione fa proprio il codice deontologico degli psicologi italiani, in particolare gli artt. 2 (“L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare”), 3 (“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”). 4, (“ Nell’esercizio della professione lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.”), nonché le risoluzioni dell’American Psychological Association e dell’American Psychiatric Association.

L’associazione elabora inoltre una propria specifica Carta Etica di riferimento per la pratica psicoterapeutica con clienti Glbt, condivisa dai propri soci, che costituisce il fondamento etico del proprio operare.

 TITOLO 2

SOCI

ART. 6 DIRITTI E DOVERI

Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi purché maggiorenni, iscritti all’Ordine degli Psicologi o all’Ordine dei Medici con abilitazione all’esercizio della psicoterapia.

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali in cui si riunisce l’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa.

Deve essere assicurata loro una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali; tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, esclusi i Soci Onorari che ne sono esonerati; il mancato pagamento entro i termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio per morosità e comunque i soci morosi, sino al pagamento della quota, sono sospesi dall’esercizio dei propri diritti, compreso l’elettorato.
  2. Alla osservanza e alla condivisione dei principi esplicitati negli scopi e nelle finalità del presente statuto, della Carta Etica e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Si può appartenere all’associazione in qualità di:

Soci Fondatori

Soci Onorari

Soci Certificati

Soci Ordinari

Soci Istituzionali

La distinzione fra i soci non comporta diversità nei diritti e doveri degli associati rispetto all’associazione, pertanto permane uniformità nel rapporto associativo; l’esonero dal pagamento della quota associativa per i soci onorari è giustificato dal beneficio in termini di immagine che l’associazione riceve annoverando gli stessi fra i suoi membri.

SOCI FONDATORI

Sono coloro che hanno costituito l’Associazione e firmato lo statuto e l’atto costitutivo in quanto primi membri del Consiglio Direttivo. Sono altresì soci fondatori coloro che entrano a far parte dell’associazione entro il compimento del primo anno dalla data di costituzione in qualità di membri del Consiglio Direttivo. I Soci Fondatori sono soci certificati di diritto ed esonerati dal pagamento della quota associativa.

SOCI ONORARI

I soci onorari sono i soci nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fra le personalità scientifiche di chiara fama internazionale.

Essi devono aver contribuito alla diffusione presso la Comunità Professionale ed il vasto pubblico di conoscenze e principi compatibili con gli obiettivi e le finalità dell’associazione; a fronte di questo insostituibile apporto, i Soci Onorari sono considerati soci certificati di diritto ed esonerati dal pagamento della quota associativa.

SOCI CERTIFICATI

I soci certificati sono coloro che – iscritti all’Ordine degli Psicologi o all’Ordine dei Medici e abilitati all’esercizio della psicoterapia  – hanno effettuato e concluso il percorso formativo previsto dal regolamento e conseguito la valutazione positiva da parte del Comitato Etico- Scientifico per l’adesione alla Carta Etica e l’inserimento nell’apposito Registro.

Non è in ogni caso possibile essere inseriti nel Registro se privi del titolo di Psicoterapeuta, secondo quanto previsto dalla normativa italiana vigente.

I soci certificati hanno il dovere di pagare la quota associativa e la quota annuale relativa all’iscrizione nel Registro ed effettuare un corso di aggiornamento proposto dall’associazione oppure riconosciuto dal Comitato Etico e, comunque, attenersi ai requisiti indicati nel regolamento ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro stesso.

L’inosservanza anche di uno solo di questi due requisiti, segnatamente il mancato versamento della quota di registrazione annuale e l’inottemperanza all’obbligo di aggiornamento formativo in assenza di giustificati motivi, comporta la cancellazione dal Registro nonché la cancellazione dell’adesione alla Carta Etica. La quota associativa eventualmente versata consentirà di mantenere lo status di socio ordinario.

I membri del Comitato Etico-Scientifico e del Collegio Didattico, nel caso in cui rivestano anche la qualifica di soci, sono considerati certificati di diritto, ed esonerati dal pagamento della quota associativa, in considerazione dell’apporto culturale ed etico fornito all’associazione stessa.

SOCI ORDINARI

Sono ammessi a soci ordinari coloro che, iscritti all’Ordine degli Psicologi o all’Ordine dei Medici, siano abilitati all’esercizio della psicoterapia oppure allievi di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR, che avendo presentato richiesta presso il Consiglio Direttivo ed ottenuto parere positivo, sono interessati a vario titolo alle finalità dell’associazione e ne condividono lo spirito.

I soci ordinari possono partecipare alle iniziative formative e culturali realizzate dall’associazione.

SOCI ISTITUZIONALI

Sono soci istituzionali Centri di formazione, associazioni e Scuole di formazione in psicoterapia situati nel territorio nazionale o all’estero che risultino idonei ai fini di una specifica collaborazione con la associazione, e perché presso di essi, gli associati e tutti coloro che condividono le finalità sociali, possano svolgere attività di studio e di ricerca, conformemente alle finalità ed alle norme sancite dallo statuto e dal regolamento della associazione.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammessi quale socio occorre presentare domanda scritta al Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato con l’osservanza delle seguenti modalità:

  1. indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
  2. dichiarare di accettare e di  attenersi a quanto stabilito dal presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  3. certificare il possesso dei titoli di studio indicati all’art. 6 del presente statuto.

Chi intenda essere riconosciuto socio certificato dovrà ulteriormente:

  1. aver completato il percorso formativo ed ottenuto valutazione positiva di idoneità da parte del Comitato Etico.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che precisi ulteriormente i requisiti di ammissione.

Nel caso in cui il percorso formativo completo si strutturi all’interno di un’ Istituto oppure di una Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia, è ammessa la possibilità che ciò avvenga attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda, seguita dall’iscrizione a libro soci, danno diritto immediato a ricevere la qualifica di socio ordinario a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga successivamente respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. La qualifica di socio certificato sarà riconosciuta soltanto a chi avrà completato il percorso formativo ed ottenuto valutazione positiva di idoneità da parte del Comitato Etico; anche in questo caso, qualora la domanda venga successivamente respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

Il versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo e deve essere rinnovato di anno anno nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E’ pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs N. 460/97.

ART. 8  SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

  1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, al regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
  2. Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo.
  3. Quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.

I soci certificati perdono la loro qualifica e diventano soci ordinari qualora:

  1. Non effettuino, secondo regolamento, un corso di aggiornamento proposto dall’associazione oppure riconosciuto dal Comitato Etico.
  2. Non versino le quote annuali di iscrizione al Registro.

Viene escluso dalla qualifica di socio ordinario, certificato oppure onorario chiunque non osservi i principi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e della Carta Etica.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri  con atto motivato.

Dell’esclusione o del passaggio di categoria deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso entro 15 giorni dall’avvenuta deliberazione. L’esclusione diviene operativa con l’annotazione del provvedimento a libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto dal momento della ricezione della comunicazione; chi recede non ha diritto alcuno sul patrimonio e, nel caso di Soci ordinari, sarà cancellato dal Registro degli Psicoterapeuti aderenti alla Carta Etica.

ART. 9  INTRASMISSIBILITA’ DELLE QUOTE SOCIALI

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili, neanche mortis causa.

TITOLO 3

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 10 ELENCO DEGLI ORGANI

Sono organi dell’associazione:

L’Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Comitato Etico-Scientifico

Il Collegio Didattico

Il Presidente

Il VicePresidente

Il Segretario

Il Tesoriere

(L’Organo di Controllo)

ART.11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci; ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto.

Essa è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro la fine di maggio ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante l’invio a tutti i soci dell’avviso tramite posta elettronica certificata all’ultimo indirizzo indicato o con altro mezzo atto a conferire certezza di avvenuta ricezione e deve essere inviato almeno 8 giorni prima della riunione. Sarà in ogni caso considerata valida l’Assemblea a cui partecipano tutti i soci e i membri del Consiglio Direttivo, anche in assenza di convocazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti, ciascuno avendo diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

L’assemblea si può svolgere anche in teleconferenza o videoconferenza; in tal caso il presidente e il segretario dovranno essere presenti nel medesimo luogo, in quale sarà considerato luogo di svolgimento dell’assemblea.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • procedere alla nomina delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

L’assemblea straordinaria delibera:

  1. le modifiche del presente statuto;
  2. l’estinzione anticipata dell’associazione.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo ai sensi dell’art. 25  del presente statuto.

L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti per la sola durata dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale dell’incontro, ed accerta la regolarità della Convocazione e costituzione ed il diritto di intervenire.

Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

In deroga a quanto previsto nel punto precedente, la deliberazione dell’Assemblea straordinaria riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere approvata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre Consiglieri eletti tra i soci. I soci eletti restano in carica cinque anni.

L’incarico di Consigliere è interamente gratuito. In caso di dimissioni o di morte di un consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decade automaticamente; i Consiglieri rimasti devono convocare con urgenza l’assemblea perché provveda a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di votazioni paritetiche per decisioni da deliberarsi a maggioranza, il voto del Presidente ha valenza doppia.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente. Entrambe le cariche saranno interamente gratuite.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico così come ad eventuali collaboratori o consulenti, per ragioni del loro ufficio può essere riconosciuto un rimborso spese in funzione del loro mandato.

Per l’attività professionale svolta dai membri dell’associazione a favore della stessa potrà essere riconosciuto un compenso su delibera del Consiglio Direttivo.

ART.13 STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ove non vi abbia provveduto l’assemblea, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

La funzione di Tesoriere può essere esercitata cumulativamente dal Presidente, dal VicePresidente o dal segretario, qualora essi acconsentano.

ART. 14 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o da uno dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate; Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione; in caso di particolare urgenza il preavviso potrà essere di sole 24 ore.

La riunione del consiglio si potrà svolgere anche in  teleconferenza o in videoconferenza; in tal caso il presidente e il segretario dovranno essere presenti nel medesimo luogo, il quale sarà considerato luogo di svolgimento del consiglio.

ART. 15 DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente prevale. E’ ammessa la partecipazione in video o teleconferenza purché il Consigliere sia identificabile da parte del Presidente e sia in grado di udire chiaramente lo svolgimento della riunione.

ART.16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

  1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci.
  2. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea.
  3. Redigere i bilanci.
  4. Compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea.
  5. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
  6. Formulare il regolamento interno all’associazione.
  7. Deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci aderenti.
  8. Valutare i partecipanti ai corsi ai fini dell’ammissione a socio certificato, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato Etico-Scientifico e secondo le modalità indicate nel regolamento.
  9. Favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione.
  10. Stipulare convenzioni con Scuole di Specializzazione in psicoterapia, Università ed enti formativi.
  11. Stipulare Protocolli d’Intesa con il privato sociale, le istituzioni e l’associazionismo glbt.
  12. Stipulare tutti quegli atti formali necessari alla partnership in progetti più ampi in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.

ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita – escluse quelle relative a beni immobili o beni mobili registrati – o di qualsiasi altra natura a nome dell’associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente oppure ad un componente del Consiglio Direttivo.

ART. 18 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e tiene il libro dei verbali; tiene ed aggiorna il libro dei soci, predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell’associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’associazione da approvarsi dal Consiglio Direttivo e quindi da sottoporre all’Assemblea  dei soci per l’approvazione.

La funzione di Tesoriere può essere esercitata cumulativamente anche dal Presidente, dal VicePresidente o dal Segretario, qualora essi acconsentano.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea, ove lo ritenga necessario, nomina un organo con funzioni di controllo. L’Organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei Revisori) o in forma monocratica (Revisore Unico) a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione; in entrambi i casi i soggetti designati non dovranno essere membri dell’associazione e dovranno essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

In caso di nomina di un Collegio, esso sarà composto da tre membri effettivi; spetta all’assemblea designare il Presidente.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti devono controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto; partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presentano la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo.

L’Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative nonché tutte le volte che lo ritenga opportuno su istanza del suo Presidente.

L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 20 COMITATO ETICO-SCIENTIFICO/COLLEGIO DIDATTICO

Il COMITATO ETICO-SCIENTIFICO

 Il Comitato Etico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno cinque membri. Per essi l’adesione all’associazione è volontaria, previa richiesta al Consiglio Direttivo, con la qualifica di Socio Onorario. In ragione dei meriti scientifici dei suoi membri il Comitato Etico Scientifico può essere costituito anche da esperti con qualifiche differenti dalla Psicoterapia. Uno di essi è il Vicepresidente dell’associazione oppure il Presidente, in sua vece; un altro è il consigliere con funzioni di coordinamento del Comitato etico-scientifico; Il Segretario, il Tesoriere possono partecipare in qualità di sostituti del Presidente o del Vicepresidente, attraverso delega; si riunisce convocato dal Presidente o da uno dei suoi membri o dal Consiglio Direttivo o, secondo regolamento interno, in date periodiche prefissate; la convocazione avviene mediante avviso da far pervenire a ciascun membro, anche in modo informale, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione. Le deliberazioni del Comitato Etico sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.

Il Comitato Etico-Scientifico deve:

  1. Redigere i programmi dei corsi per l’ammissione a socio certificato, i contenuti delle attività formative e delle lezioni, secondo quanto specificato nel regolamento.
  2. Individuare i docenti cui conferire gli incarichi di formazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
  3. Redigere l’elenco dei corsi di formazione esterni riconosciuti ai fini dell’ammissione a socio  certificato o di formazione periodica.
  4. Definire e perfezionare i principi e i riferimenti ispiratori della Carta Etica, secondo quanto indicato nel regolamento.
  5. Definire e perfezionare i criteri di valutazione dei richiedenti l’ammissione a socio certificato.

I membri del Comitato Etico-Scientifico possono essere chiamati a tenere lezioni magistrali in relazione alle discipline di propria competenza, all’interno del percorso formativo professionalizzante o di altri percorsi formativi erogati dall’Associazione.

IL COLLEGIO DIDATTICO

Ciascun docente del collegio didattico, socio oppure non socio, è nominato dal membro del comitato etico-scientifico di riferimento per la propria area di competenza. Il collegio così individuato viene ratificato dal Consiglio Direttivo. Ai docenti spetteranno gli incarichi formativi per le rispettive aree di competenza all’interno delle attività formative dell’associazione e ad essi il Consiglio Direttivo potrà richiedere un ruolo nella valutazione dei partecipanti ai corsi ai fini dell’ammissione a socio certificato, secondo quanto previsto nel regolamento.

TITOLO 4

PATRIMONIO

ART.21 FORMAZIONE DEL PATRIMONIO

L’Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali ed internazionali e da privati.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  1. Contributi degli aderenti.
  2. Contributi e liberalità dei privati.
  3. Quote associative e  quote di registrazione negli elenchi appositi.
  4. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, Organismi Internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti.
  5. Donazioni e lasciti testamentari.
  6. Beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
  7. Rimborsi derivanti da convenzioni.
  8. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;
  2. dalle quote sociali annuali, secondo l’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo;
  3. da lasciti e donazioni diverse;
  4. da altri proventi eventualmente conseguiti dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART.22 RIMBORSI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di volta in volta rimborsi da versare a coloro che abbiano sostenuto proprie spese in relazione ad incarichi ricevuti dal Consiglio Direttivo. Per l’attività professionale svolta dai membri dell’associazione a favore della stessa potrà essere riconosciuto un compenso su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 23 BILANCIO CONSUNTIVO

L’esercizio inizia con il giorno 1 del mese di gennaio di ogni anno e termina al giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno.
Per il primo anno, esso inizia dal giorno della costituzione dell’Associazione per terminare il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di costituzione dell’Associazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Una volta approvato resterà presso la sede dell’Associazione sarà a disposizione dei soci che desiderano consultarlo.

ART.24 RISORSE ECONOMICHE

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

E’ fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I versamenti delle quote associative e degli altri contributi dei soci sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili né trasmissibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione; non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento di quota associativa e di qualunque altro contributo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

TITOLO 5

NORME FINALI

ART. 25 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’associazione, con votazione favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto al voto, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esperita la fase interna della liquidazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni operanti sul territorio regionale, che perseguano fini analoghi, e comunque per fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, salvo diversa destinazione disposta per legge.

ART. 26 DISCIPLINA RESIDUALE

Per quanto non disciplinato dallo statuto, dall’atto costitutivo o dal regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

 

*Le sigle I (intersessuali) e Q (queer) sono state aggiunte per completezza in un momento successivo allo statuto depositato.